CONVENZIONE
SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL’IMPIEGO DI TALUNE ARMI CONVENZIONALI
CHE POSSONO ESSERE RITENUTE CAPACI DI CAUSARE EFFETTI TRAUMATICI
ECCESSIVI O DI COLPIRE IN MODO INDISCRIMINATO
Conchiusa a Ginevra il 10 ottobre 1980
Le Alte Parti contraenti,
Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite3, di astenersi
nelle sue relazioni internazionali dal fare ricorso alla minaccia o all’impiego della forza, sia contro la
sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, che in qualsiasi altro modo
incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,
Ricordando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle
ostilità, Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto
armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di
impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare
mali superflui,
Ricordando anche che è vietato di utilizzare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di
provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente
naturale,
Confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni
momento, sotto la salvaguardia e l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi
stabiliti, dai principi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,
Desiderando contribuire alla distensione internazionale alla cessazione della corsa agli armamenti e alla instaurazione della fiducia fra gli Stati e, quindi, alla realizzazione dell’aspirazione di tutti i popoli a
vivere in pace, Riconoscendo l’importanza di continuare a fare ogni sforzo sulla via del disarmo
generale e completo, sotto controllo internazionale stretto ed efficace.
Riaffermando la necessità di continuare la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del
diritto internazionale applicabili nei conflitti armati, Desiderando vietare o maggiormente limitare
l’impiego di talune armi convenzionali, e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in tale campo potrebbero facilitare i principali negoziati sul disarmo intesi a porre fine alla produzione, stoccaggio e
proliferazione di tali armi,
Sottolineando l’interesse a che tutti gli Stati, specialmente quelli militarmente importanti, divengano
parti della presente Convenzione e dei Protocolli allegati,
Tenuto presente che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite
per il disarmo possono decidere di esaminare la questione di un possibile ampliamento della portata dei
divieti e delle limitazioni contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati,
Tenuto inoltre presente che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione
dell’adozione di nuove misure per evitare o limitare l’impiego di certe armi convenzionali,
hanno convenuto quanto segue: